Commento a cura di Angelo Paletta, docente di management

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riaperto un contenzioso sugli stimati miliardi di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) non versata, questione che a tutti sembrava essere chiusa dopo l'introduzione dell'IMU nel 2012. La questione giuridica era già considera conclusa da tutti, ma non per la società Scuola Elementare Maria Montessori S.R.L. ed il signor Pietro Ferracci proprietario di un B&B, che hanno proseguito e vinto la loro battaglia legale che aveva subito diverse battute di arresto con sentenze e decisioni avverse. I giudici di Lussemburgo, invece, hanno accolto l'istanza ed intimato alla Repubblica Italiana di recuperare i miliardi di ICI non versata dagli enti non commerciali – tra cui di diritto sono annoverati gli enti ecclesiastici – che hanno svolto attività lucrative dagli anni 2006 al 2011. A distanza di solo poche ore la replica della Conferenza Episcopale Italiana non si è fatta attendere e tramite il proprio Segretario Generale, Mons. Stefano Russo, la dichiarazione è stata chiara e immediata: «Le attività sociali svolte dalla Chiesa cattolica trovano anche in questa sentenza un adeguato riconoscimento da parte della Corte di Giustizia Europea. La Corte, infatti, conferma la legittimità dell'IMU – introdotta nel 2012 – che prevede l'esenzione dell'imposta, quando le attività sono svolte in modalità non commerciale, quindi senza lucro». Lo stesso Segretario Generale aggiunge che «le attività potenzialmente coinvolte sono numerose e spaziano da quelle assistenziali e sanitarie a quelle culturali e formative; attività, tra l'altro, che non riguardano semplicemente gli enti della Chiesa. Abbiamo ripetuto più volte in questi anni che chi svolge un'attività in forma commerciale – ad esempio, di tipo alberghiero – è tenuto, come tutti, a pagare i tributi. Senza eccezione e senza sconti. Detto questo, è necessario distinguere la natura e le modalità con cui le attività sono condotte. Una diversa interpretazione, oltre che essere sbagliata, comprometterebbe tutta una serie di servizi, che vanno a favore dell'intera collettività».

Iter giudiziario che ha determinato la sentenza della Corte di Giustizia UE

Con la Decisione 2013/284/UE della Commissione Europea emanata il 19 dicembre 2012 aveva dichiarato che costituiva un aiuto di Stato illegale l'esenzione dall'ICI concessa dall'Italia agli enti non commerciali – come gli istituti scolastici o religiosi – che svolgevano, negli immobili in loro possesso, attività economiche quali le attività scolastiche o alberghiere (causa C-26/2010).
Tuttavia, la Commissione UE non ne aveva ordinato il recupero perché lo riteneva impossibile e aveva valutato che l'IMU, che nel frattempo aveva sostituito l'ICI dal 1° gennaio 2012, non costituiva un aiuto di Stato. La questione pareva risolta, se non fosse che la Scuola Elementare Maria Montessori S.R.L. e il signor Pietro Ferracci, proprietario di un «bed & breakfast», hanno chiesto al Tribunale dell'Unione Europea di annullare la decisione espressa dalla Commissione Europea che aveva di fatto posto una pietra tombale sulle imposte non versate. Il ricorso presentato dalla società e dal cittadino italiani lamentava che a causa della Decisione della Commissione Europea loro si erano trovati una posizione di svantaggio concorrenziale rispetto agli enti ecclesiastici o religiosi situati nelle immediate vicinanze che esercitavano attività simili alle loro e potevano beneficiare delle esenzioni fiscali in questione. La Commissione Europea ha obiettato che né la Scuola Montessori né il signor Ferracci soddisfacevano le condizioni giuridiche per rivolgersi ai giudici dell'Unione Europea (ex art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea – TFUE). E il rigetto dell'istanza dei ricorsi non si è fatto troppo attendere: il Tribunale dell'Unione Europea con le sentenze del 15 settembre 2016 ha valutato i due ricorsi ricevibili ma li ha respinti in quanto infondati (T-220/13 e T-219/13). La tenacia della dei due soggetti italiani li ha portati ad impugnare le due sentenze contrarie e a sottoporle al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha considerato ricevibili le due impugnazioni. Quanto al merito della causa, la Corte ricorda che l'adozione dell'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità. È pur vero che la Commissione non può imporre il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione, come quello secondo cui «ad impossibilia nemo tenetur» («nessuno è tenuto all'impossibile»). Tuttavia, la Corte sottolinea che un recupero di aiuti illegali può essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare unicamente quando la Commissione accerti, dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, l'esistenza delle difficoltà addotte dallo Stato membro interessato e, dall'altro, l'assenza di modalità alternative di recupero. Nel caso di specie, quindi, la Commissione non poteva riscontrare l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali limitandosi a rilevare che era impossibile ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti attraverso le banche dati catastali e fiscali italiane, ma avrebbe dovuto anche esaminare se esistessero modalità alternative che consentissero un recupero, anche solo parziale, di tali aiuti. In mancanza di un'analisi siffatta, la Commissione non ha dimostrato l'impossibilità assoluta di recupero dell'ICI. Per tale ragione, la Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha convalidato la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell'aiuto illegale concesso con l'esenzione dall'ICI e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione.

Nel 2017 il precedente giudiziario: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che il Tribunale dell'Unione Europea non abbia commesso errori di diritto dichiarando che l'esenzione dall'IMU, imposta introdotta dal 1° gennaio 2012 dal Governo Monti, che non si estendeva ai servizi didattici forniti dietro remunerazione, non si applicava ad attività economiche e non poteva pertanto essere considerata un aiuto di Stato. A tale riguardo, la Corte di Lussemburgo ha richiamato alla memoria la propria sentenza del 27 giugno 2017 in merito alla Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (causa C-74/16), secondo cui le esenzioni fiscali in materia immobiliare possono costituire aiuti di Stato vietati se e nei limiti in cui le attività svolte nei locali in questione siano attività economiche. Nella giurisprudenza che aveva valutato un caso spagnolo, la Corte di Giustizia della UE aveva dichiarato che l'esenzione fiscale controversa può costituire un aiuto di Stato vietato se e nella misura in cui le attività esercitate nei locali in questione sono attività economiche, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. La Corte di Giustizia, per giunta, aveva precisato che solo le attività d'insegnamento non sovvenzionate dallo Stato spagnolo paiono avere carattere economico, poiché sono finanziate attraverso le contribuzioni di soggetti privati che pagano le spese scolastiche. I giudici europei avevano stabilito che dovesse spettare al giudice nazionale determinare se ed in quale misura i locali in questione fossero destinati, in tutto o in parte, ad attività economiche.

Quando gli enti ecclesiastici svolgono funzioni di culto o religione e quando d'impresa

Il Parlamento con l'art. 16 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, ha elencato le disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (G.U.R.I. n. 129 del 3 giugno 1985). Con tale norma il legislatore italiano ha stabilito che «agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

Risk management: distinguere gli enti con finalità di culto e religione da quelli lucrativi

Gli amministratori delle persone giuridiche canoniche pubbliche, ossia degli enti ecclesiastici quando ricevono il riconoscimento della personalità giuridica dallo Stato italiano, hanno il dovere di «attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia» (can. 1284 Codice di diritto canonico). Nel novero di questo criterio di condotta riservato agli amministratori degli enti ecclesiastici, si potrebbe affermare che la sentenza della Corte di Giustizia UE sia un ulteriore indicazione a scindere giuridicamente ed economicamente le attività di religione e di culto da quelle lucrative tipiche di un'attività commerciale (scuole, ospedali, cliniche, alberghi, case editrici, etc.). Per le attività di impresa, la normativa civilistica presenta varie soluzioni organizzative, specialmente le società di capitali, che hanno una responsabilità limitata al capitale sottoscritto. La normativa civilistica e fiscale degli enti ecclesiastici attribuisce loro un complesso agevolazioni, purché la finalità istituzionale dell'ente ecclesiastico – limitata alla religione e al culto – coincida con l'attività effettivamente esercitata. Un approccio fondato sul risk management per gli enti ecclesiastici, pertanto, indurrebbe a valutare una netta separazione tra le attività di religione e di culto da quelle commerciali, così da mitigare se non addirittura evitare futuri rischi in termini sia legali che fiscali, sia di responsabilità economico finanziaria, sia di reputazione istituzionale.

Funzioni e compiti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

La Corte di Giustizia dell'UE si pronuncia sui casi ricevibili che le vengono sottoposti. In particolare, sono cinque le tipologie di casi più comuni su cui si pronuncia e che riguardano: 1) l'interpretazione del diritto (pronunce pregiudiziali) dei tribunali nazionali degli Stati membri; l'assicurazione del rispetto della legge (procedure d'infrazione); 3) l'annullamento degli atti giuridici dell'UE (ricorsi per annullamento) qualora venga ritenuto che un atto dell'UE violi i trattati o i diritti fondamentali; 4) assicurazione dell'intervento dell'UE (c.d. ricorsi per omissione); 5) sanzioni per le istituzioni dell'UE (azioni di risarcimento del danno) nel caso in cui qualsiasi cittadino o impresa consideri lesi i propri interessi da un'azione o omissione dell'UE.

 

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-11-07/enti-ecclesiastici-e-corte-giustizia-ue-miliardi-ici-non-versati-102625.php

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