DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Denominazione e sede)
1.1 È costituita e promossa un’associazione di promozione sociale che assume la denominazione “Tota Pulchra", di seguito detta anche "associazione".
L'associazione non ha fini di lucro, ha carattere prettamente sociale, solidale e improntato ai valori della
cristianità.
1.2 La sede dell’associazione è in Via della Paglia n.15- 00153
1.3 L’associazione ha durata illimitata.
1.4 Pur mantenendo una propria autonomia patrimoniale e organizzativa, aderisce all’ A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura e Sport-riconosciuto sia come Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale riconosciuto dal CONI che Ente avente finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, accetta lo statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.
Art. 2 (Statuto e regolamento)
2.1 L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice civile nonché dal presente statuto e agisce nei limiti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art.3 (Efficacia dello statuto)
3.1 Lo statuto vincola i soci dell'associazione alla sua osservanza, e costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'associazione stessa.
Art. 4 (Modificazione dello statuto)
4.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno due soci.
4.2 Il presente statuto può essere modificato con una assemblea straordinaria alla quale partecipano almeno i ¾ degli associati e con la maggioranza assoluta dei soci presenti all'Assemblea.
Art. 5 (Interpretazione dello statuto e rinvio ad altre norme)
5.1 Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.
5.2 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 6 (Mutualità e Solidarietà)
6.1 L'associazione intende svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati (attività a scopo mutualistico) e/o dei terzi (attività a scopo solidaristico), e persegue esclusivamente il fine della promozione del benessere e della solidarietà umana, civile, culturale e sociale.
6.2 L'associazione è apartitica e non violenta, non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica.
6.3 L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, salvo quelle ad esse connesse così come individuate dal D. Lgs. n. 460/97.
Art. 7 (Finalità)
7.1 L 'associazione, rivolgendo la sua attenzione in modo specifico:
- alla promozione e al sostenimento della cultura, dell'arte, della letteratura e del tempo libero;
- a tutte quelle attività volte a sostenere, sviluppare e/o ricostituire in modo armonioso la crescita, l'equilibrio e l'evoluzione culturale, mentale e creativa dell'individuo;
- alla tutela dei diritti civili, della natura e dell' ambiente;
si propone di realizzare le seguenti attività:
1) Iniziative, progetti, mostre, convegni e manifestazioni, anche assieme ad altri enti del Terzo Settore e non, finalizzate alla conoscenza, alla crescita e alla tutela di artisti - giovani e/o indigenti - mettendo loro a disposizione alloggi, locali, spazi culturali e multimediali e permettere la presentazione di opere artistiche, teatrali e cinematografiche di qualsiasi genere.
2) Iniziative di qualsiasi genere nel campo della cultura e dell'arte, dello spettacolo, dell'informazione, dell'editoria, dell'archeologia, del tempo libero e dello sport sotto qualsiasi forma.
3) Sostegno alla promozione umana e sociale, formazione, condivisione, assistenza, solidarietà, accoglienza e ospitalità a persone, adulti o minori in condizione di indigenza, disabilità, marginalità e/o fragilità sociale.
4) Animazione del tempo libero di persone, anche anziane, disabili e/o disagiate, con iniziative formative e di aggregazione a carattere cultura le, sportivo e ricreativo (per esempio a titolo indicativo e non esaustivo: feste, gite, soggiorni, incontri settimanali in sede, uscite domenicali, iniziative di educazione alla pace, escursioni archeologiche, ecologiche e a difesa dell'ambiente, etc.) per prevenire disagi e/o devianze e di sostegno per il recupero psico-fisico dell'individuo.
5) Corsi rivolti a giovani e adulti, disoccupati o inoccupati, con particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio o disagio sociale, per:
- a) Favorire lo studio e la conoscenza della lingua Italiana e straniera;
- b) Conoscere l'agricoltura e i prodotti della terra, le fattorie didattiche, l'apicoltura, le erbe spontanee, la silvicoltura, la floricoltura e il giardinaggio;
- c) Preparare donne e anziani alla difesa personale e contro la violenza in genere, fornendo anche elementi e l 'istruzione per l 'uso corretto degli strumenti di difesa in caso di aggressione;
- d) prevenire l'uso di droghe di qualsiasi genere;
6) Promozione di attività culturali, naturalistiche e turistiche di qualsiasi genere per:
- a) Favorire la conoscenza dei beni artistici e archeologici esistenti nel territorio,
- a) Visitare boschi e parchi nel rispetto dell'ambiente, della flora e della fauna,
- b) Promuovere e propagandare una corretta educazione civica e alimentare, e gli antichi sapori della cucina Italiana.
7) Divulgazione e sostegno a progetti di sviluppo del Mercato Equo e Solidale, della finanza etica, di organismi che operano per la difesa dei diritti umani e la salvaguardia del pianeta.
8) Attività per il benessere psico-fisico della persona, ivi compreso yoga, meditazione, corsi di rilassamento, di estetica, escursioni in località terapeutiche o termali, studio dei minerali, cristalloterapia e attività di benessere;
9) Attività di servizi sanitari di qualsiasi genere, domiciliari e residenziali con l'ausilio di figure professionali e/o volontarie, compresa l'assistenza a disabili, anziani e disagiati sociali;
10) Servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali e di socializzazione, lavori in ambito carcerario e in istituti di pena per adulti e minori;
11) Produzione ed erogazione di beni e servizi nel campo dell’arte, della moda, della cultura, dello spettacolo e della musica;
12) Gestione di centri polivalenti di tipo diurno e notturno, rivolti anche verso persone in condizione di svantaggio sociale (indigenti, disabili, stranieri, giovani, donne, anziani e loro gruppi e/o loro associazioni), compresa la gestione di enti residenziali, arenili, attività turistiche e alberghiere, commerciali, di somministrazione, ludoteche, strutture scolastiche, centri estivi e asili nido, rifugi e pensione per animali, canili etc.;
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'associazione potrà altresì:
- partecipare a qualsiasi iniziativa indicata nell'oggetto sociale assieme a altri soggetti giuridici aventi scopi analoghi, nonché partecipare e/o aderire ad altri enti aventi finalità analoghe di carattere nazionale e internazionale;
- richiedere qualsivoglia tipo di finanziamento e/o contributo a Soci, Stato e soggetti e/o Enti privati e/o pubblici e, in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale, organizzare iniziative benefiche e raccogliere sponsorizzazioni;
- compiere tutti gli atti e svolgere qualunque altra attività commerciale, finanziaria e immobiliare comunque connessa ed affine a quelle sopra elencate necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali;
Tutte le attività devono svolgersi nel rispetto e in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.
Art. 8 (Ambito di attuazione delle finalità)
8.1 L'associazione ha interesse ad operare prevalentemente nell'ambito della Regione Lazio, ma può operare anche in Italia e all'Estero.
I SOCI
9.1 Possono diventare soci ordinari dell’associazione tutte le persone italiane e straniere di ambo i sessi e altri enti associativi aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’associazione.
Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà; il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni assunte dall'associato minorenne.
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
- frequentare i locali dell'associazione;
- prendere parte alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- intervenire e discutere alle assemblee generali, e presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo ;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità ;
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.
9.2 Sono ammessi a far parte dell'associazione coloro che ne facciano richiesta, che abbiano versato la quota associativa e che vengano giudicati idonei anche per lo svolgimento dell'attività in seno all'associazione.
9.3 Le domande di ammissione sono indirizzate al consiglio direttivo e presentate alla sede dell'associazione, in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statutari nonché agli eventuali regolamenti dell'associazione.
9.4 ln ordine all'ammissione all'associazione delibera il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l'adesione dell'interessato, motivando l 'eventuale provvedimento di diniego.
Sono soci "ordinari " i soci tenuti:
- al puntuale pagamento del1a quota associativa annuale, uguale per tutti, e dell'eventuale quota aggiuntiva dovuta per il pagamento di corrispettivi specifici ;
- alla osservanza delle disposizioni legislative, dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
9.5 Sono "soci sostenitori ", i soci che sottoscrivono liberalità economiche di sostegno alle attività dell'associazione.
9.6 Sono "onorari" coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'associazione.
9.7 Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
Art. 10 (Diritti)
10.1 I soci eleggono:
- il Consiglio Direttivo dell'associazione,
- il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio direttivo,
- il Consiglio dei Probiviri ,
- i Revisori dei conti (se nominati),
e approvano il bilancio.
10.2 Tutti i soci ordinari hanno il diritto di controllare il funzionamento dell'associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto.
10.3 I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo le possibilità dell'associazione stessa e solo se concordate preventivamente con il Presidente.
10.4 In caso di particolari necessità possono essere assunti lavoratori dipendenti o svolte prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 11 (Doveri)
11.1 I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
11.2 Il comportamento all'interno e all'esterno dell'associazione è animato dallo spirito di solidarietà nonché attuato con correttezza, buona fede, e coerenza rispetto ai principi dello statuto e degli eventuali regolamenti. In caso di trasgressioni alle nonne sociali il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:
- avvertimento;
- ammonizione;
- diffida;
- sospensione a tempo limitato;
- radiazione.
Art. 12 (Cessazione e Esclusione)
12.1 I soci cessano di appartenere all'associazione per:
- Dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Mancato versamento della quota associativa;
La cessazione di un associato viene deliberata dal consiglio direttivo.
12.2 Sono cause di esclusione:
- La grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte;
- L'indegnità.
L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona. Questa avverrà solo per gravi motivi, previa notificazione degli stessi. In questa ipotesi è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. Viene comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
GLI ORGANI
Art.13 (Organi dell'associazione)
13.1 Sono organi dell'associazione:
- L’Assemblea
- il Consiglio Direttivo, con il Presidente e il Vice Presidente,
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Consiglio dei Probiviri.
L'ASSEMBLEA
Art. 14 (Composizione)
14.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci.
14.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione; in caso di assenza, dal Vice-Presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Art. 15 (Funzioni)
15.1 L'Assemblea in via ordinaria:
- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice-Presidente;
- Elegge i Revisori dei conti ed il Consiglio dei Probiviri;
- Approva il regolamento dell'associazione;
- Esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo proposto dal Consiglio Direttivo;
- Esamina e approva, con eventuali modifiche, il programma annuale dell'associazione;
- Stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico dei soci;
- Delibera in ordine alle proposte riguardanti l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;
- Delibera sulle materie attinenti l'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
15.2 L'Assemblea in via straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle richieste di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, e sulle materie attinenti l'attività associativa aventi carattere straordinario sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 16 (Convocazione)
16.1 L'assemblea si riunisce:
- su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno o quando ne ravvisa la necessità;
- entro un termine ragionevole , quando ne è fatta motivata domanda da almeno un decimo dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
16.2 Il Presidente convoca l'Assemblea in prima convocazione, e in seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta, con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
16.3 L'avviso deve essere affisso presso la sede almeno una settimana prima del giorno fissato per l'adunanza e comunicato a ciascun socio a mezzo mail, raccomandata postale o a mano, o via telefax.
Art.17 (Validità dell'Assemblea)
17.1 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o con la delega da conferirsi per iscritto ad altro aderente.
17.2 In seconda convocazione l 'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, purché avvenga almeno 24 ore dopo la data della prima convocazione.
17.3 Ciascun socio può essere portatore di non più di una delega.
Art. 18 (Votazione)
18.1 Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i nuovi soci e coloro che risultino aver rinnovato l 'adesione.
18.2 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
18.3 L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei soci presenti, salve le particolari maggioranze richieste dall'art. 4, comma 2, del presente statuto per le modifiche statutarie, e dall’art 21, comma 3, c.c., in caso di scioglimento dell'associazione.
Art. 19 (Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e trascritte in un apposito libro (libro delle assemblee) da un componente dell'Assemblea (il segretario) appositamente nominato dal Presidente.
- Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.
- Ogni aderente dell'associazione ha diritto a consultare il verbale.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20 (Composizione)
20.1 Il Consiglio Direttivo, di seguito detto Direttivo, regge l'associazione ed è composto da due a dieci membri, eletti a votazione diretta dall'Assemblea tra i soci; la stessa assemblea nomina il Presidente e un Vice-Presidente.
20.2 Tutte le cari che associative, come le prestazioni fornite da tutti i soci, sono volontarie e gratuite.
20.3 Per le attività sostenute in nome e per conto dell'associazione possono essere r imborsate le spese e riconosciute indennità chilometriche solo dietro esplicita autorizzazione dell'assemblea.
Art. 21 (Presidente del Direttivo)
21.1 Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 22 (Durata e funzioni)
22.1 Il Direttivo dura in carica per il periodo di anni tre; può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti, ma solo per gravi motivi.
22.2 Il Direttivo svolge e promuove, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'associazione.
22.3 Il Direttivo esercita ogni facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che la legge o il presente statuto non riserva, in modo tassativo, all'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano dunque tutti i poteri per l 'ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci.
22.4 Spetta al Consiglio Direttivo la cura e l'obbligo di attenersi e far osservare i compiti statutari.
Comunque ad esso compete:
- Deliberare l 'ammissione e/o l 'esclusione dei soci;
- Fissare le norme di funzionamento dell'associazione e perseguire gli scopi sociali;
- Provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle risorse economiche dell'associazione e a redigere il bilancio da sottoporre ad approvazione all'Assemblea dei soci;
- Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dei soci ed ogni altro registro ovvero libro e scrittura contabile che si rendessero opportuni, nonché alla conservazione di ogni documento utile;
- Deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti;
- Predisporre un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre all'Assemblea;
- Predisporre i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche;
- Assumere, quando necessario, personale dipendente e/o instaurare rapporti con lavoratori autonomi, collaboratori, docenti e istruttori;
- Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti.
Art. 23 (Convocazione e costituzione)
23.1 Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la convocazione deve avvenire via mail, raccomandata postale o a mano o via telefax entro cinque giorni dalla richiesta.
23.2 Il Direttivo è validamente costituito quando risulta presente la maggioranza dei componenti.
23.3 I membri del Direttivo che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
23.4 In caso di cessazione di uno o più membri il Consiglio provvede a sostituirli nominando i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Nell' eventuale mancanza di questi ultimi l 'Assemblea, appositamente convocata d'urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo, provvederà ad eleggere i sostituti che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.
IL PRESIDENTE
Art. 24 (Elezione)
24.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta tra i presenti.
Art. 25 (Durata)
25.1 Il Presidente dura in carica anni tre.
25.2 L'Assembla, con la maggioranza di 2/3 dei presenti può revocare il Presidente.
25.3 Una settimana prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
Art. 26 (Funzioni)
26.1 Il Presidente:
- Rappresenta l'associazione a tutti gli effetti legali di fronte ai terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano e tutelano gli interessi dell'associazione.
- Fa rispettare le norme statutarie e il regolamento,
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.
- Sottoscrive il verbale dell'Assemblea redatto dal segretario verbalizzante, e cura che sia custodito presso la sede dell'associa zione dove possa essere consultato, a richiesta, dai soci.
- In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva entro un termine non superiore a trenta giorni.
26.2 In caso di assenza, impedimento o cessazione dei Presidente le sue funzioni sono svolte dal vice-Presidente e, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età o da un suo delegato.
26.3 Previo consenso del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire ad un suo delegato, anche dipendente dell’associazione, la facoltà di versare, prelevare e coordinare la gestione di depositi intestati all’associazione.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.27 (Collegio dei Revisori)
27.1 Se nominato, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo rappresentato o da un Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre persone, due Effettivi e un Supplente.
27.2 L'organo di controllo ha il compito di:
- verificare trimestralmente il bilancio preventivo e consuntivo,
- la regolare gestione e tenuta dei libri contabili e sociali in conformità con la normativa vigente, esprime parere scritto sul bilancio annuale consuntivo , tenuto conto delle informazioni fornite dal Consiglio Direttivo,
- esprime eventuali rilievi critici, propone e suggerisce consigli.
27.3 L'organo di controllo dura in carica per il periodo di tre anni.
IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI
Art. 28 (Consiglio dei Probiviri)
28.1 Il Consiglio dei Probiviri è nominato dall'assemblea e risulta costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti; elegge nel suo seno il Presidente.
28.2 Il Consiglio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
28.3 Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile, fermo restando quanto previsto dal codice civile.
28.4 Il Consiglio dei Probiviri dura in carica per il periodo di tre anni.
IL PATRIMONIO E IL BILANCIO
29.1 Il patrimonio dell’associazione, indivisibile, è costituito da:
- Quote iniziali sottoscritte dagli associati;
- Eredità, donazioni, lasciti, ablazioni e sussidi di enti o di privati, e quant'altro espressamente diretto all'arricchimento di patrimonio;
- Beni, mobili e immobili, e diritti inerenti inventariati, comprese le rendite, di proprietà dell’associazione;
- Contributi in conto capitale dell'unione europea e Organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
29.2 Per converso le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da:
- Quote associative annuali e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali; Erogazioni liberali e/o contributi degli associati e/o di terzi;
- Proventi delle cessioni di beni e/o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciali, artigianali o agricole svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
- Utili derivanti dalle attività e/o manifestazioni organizzate o alle quali essa partecipa;
- Proventi derivanti da donazioni, lasciti, ablazioni e sussidi non espressamente diretti all'atticchimento del patrimonio;
- dalle rendite del patrimonio stesso;
- Sponsorizzazioni, pubblicità e/o altre attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale e ammesse anche ai sensi della Legge 383/2000.
Art. 30 (Quote associative e contributi)
30.1 La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa si riferisce all'anno sociale e dev'essere versata entro i primi tre mesi dell'anno, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
Art. 31 (Erogazioni, donazioni e lasciti)
31.1 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni dj modesta entità (cifre inferiori a € 1.500,00) vengono accettate e riscosse direttamente dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo incaricato e vengono utilizzate per la realizzazione delle finalità individuate dall'art. 7, comma 1 del presente statuto.
31.2 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di elevata entità (cifre superiori a € 1.501,00) sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione .
31.3 I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
31.4 Il Presidente attua le delibere de] Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.
Art. 33 (Rimborsi)
33.1 I rimborsi relativi alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali sono deliberati dall'Assemblea dei soci.
33.2 I rimborsi di cui al punti 33.1 dovranno essere in armonia con le vigenti disposizioni fiscali e le finalità statutarie dell'associazione.
Art. 34 (Proventi derivanti da attività marginali)
34.1 Gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita contabilità separata come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 460/97.
34.2 Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione di tali proventi, comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
34.3 Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 35 (Avanzo di Gestione e Devoluzione dei beni)
35.1 Gli avanzi di gestione e gli utili derivanti dalle eventuali attività di servizi e/o commerciali devono essere sempre reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
35.2 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali costituiti durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus, Fondazioni o altre entità associative direttamente collegate con l'associazione ed aventi le medesime finalità.
35.3 Per eventuali controversie è competente il Foro di ROMA.
Art. 36 (Esercizio finanziario e Bilancio)
36.1 L'anno sociale e l 'anno finanziario decorrono dal lo gennaio al 31 dicembre.
36.2 I bilanci consuntivo e preventivo, elaborati dal Consiglio Direttivo, sono approvati e controllati dall'Assemblea ordinaria dei soci.
36.3 Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
36.4 Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.
36.5 Il bilancio consuntivo dell'associazione viene redatto ogni anno ed è costituito dall'inventario patrimoniale e dal rendiconto della gestione. L'inventario contiene l 'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai lasciti di cui l'associazione sia stata beneficiaria. Il rendiconto della gestione indica le componenti positive (proventi e entrate) e negative (oneri e spese) relative all'esercizio.
36.6 I progetti autonomi e le attività particolari possono evidenziarsi in modo separato nello schema del bilancio.
36.7 Il bilancio può essere accompagnato da una relazione sulla situazione dell'associazione e sull'andamento della gestione.
36.8 Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.
36.9 Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni associato.
36.10 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata (oneri e proventi) per l'esercizio annuale successivo, e le variazioni dello stato patrimoniale previste al termine del medesimo periodo.
36.11 Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il termine di mesi quattro prima della chiusura dell'esercizio in corso.
36.12 Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
Art. 37 (Rendiconti di raccolta fondi)
37.1 Qualora vengano effettuate, seppur occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione va redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato a norma di legge, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione .
LE CONVENZIONI
Art. 38 (Deliberazione delle convenzioni)
38.1 Le convenzioni e gli accordi tra l'associazione di promozione sociale ed altri enti e soggetti sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente, o suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari alla stipula.
38.2 Copia di ogni convenzione o accordo è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.
Art.39 (Stipulazione della convenzione)
39.1 La convenzione e/o qualsiasi accordo viene stipulata dal Presidente dell'associazione.
Art. 40 (Attuazione della convenzione)
40.1 Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 41 (Dipendenti)
41.1 L'associazione può assumere dipendenti nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
41.2 Le modalità di nomina e la pianta organizzativa ove necessaria, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal Consiglio Direttivo, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
41.3 I dipendenti saranno scelti tra persone di provata moralità e capacità professionale.
41.4 L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza i l Presidente a compiere tutti gli atti necessari.
41.5 I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 42 (Collaboratori)
42.1 L'associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori e/o di lavoratori autonomi, incluse le figure che a norma di legge sono previste nel mercato del lavoro, nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
42.2 Il rapporto deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.
LE RESPONSABILITA'
Art. 43 (Responsabilità dell'associazione)
43.1 L'associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 44 (Assicurazione dell'associazione)
44.1 L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.
RAPPORTI CON PRIVATI, ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 45 (Rapporti con enti e soggetti privati)
45.1 L'associazione di promozione sociale può pat1ecipare e collaborare con soggetti e/o Enti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
Art. 46 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)
46.1 L'associazione di promozione sociale può partecipare e collaborare con enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 47 (Controversie)
47.1 Per la composizione delle controversie che possono sorgere tra i soci, nonché tra l'associazione ed i soci, e che il Consiglio Direttivo non avesse potuto dirimere anche con l 'intervento del collegio dei probiviri, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a dirimere la controversia ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, il Presidente del tribunale di ROMA.
47.2 I membri che compongono il collegio arbitrale sono scelti anche tra i non aderenti dell'associazione.
47.3 Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
47.4 Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se solo uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 48 (Scioglimento)
48.1 Ai sensi dell'art.26 del codice civile in caso di esaurimento degli scopi dell'associazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione o scioglimento della associazione, i beni della stessa, dopo la liquidazione e l 'adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni associative aventi finalità analoghe e assenza di lucro come previsto dalla legge 383/2000.